L'aggiornamento delle competenze professionali è per i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri che esercitano la professione, un obbligo anche normativo introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 , art 7 comma 1 .
In particolare:
- Il DPR 137/2012 sancisce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per chiunque eserciti la Professione regolamentata.
- Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
- L’obbligo di possedere 30 CFP per esercitare la professione è rivolta solo a coloro che per lavoro devono usare il timbro dell’ordine unitamente alla firma. Andare sotto 30 CFP non comporta la cancellazione dall’ordine, ma la sospensione dall’esercizio della professione.
- La sospensione dall’albo, condizione per cui può essere interdetto l’esercizio della professione (fatti salvi i casi di legge o provvedimenti della Magistratura ordinaria), derivano da decisioni dei Collegi di Disciplina, dopo l’istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto.
- Ogni situazione che potrebbe dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, deve essere esaminata come caso a sé stante e la sanzione disciplinare può variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione dall’albo).
- Esistono motivi di "esonero" dall'obbligo della Formazione come: malattia o infortunio; assistenza a figli o parenti di primo grado; lavoro all’estero, ecc. Vd. Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale
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Circolare CNI n° 255 del 16 luglio 2013: "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale". |
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Circolare CNI n° 5065 del 26 settembre 2013: "Formazione continua", risposta a quesito formulato dal ns. Ordine. |
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Linee di indirizzo in materia di formazione, approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 13/12/2013. |
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Linee di indirizzo in materia di formazione 2 – Circolare CNI n° 376 del 23 maggio 2014, |
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Linee di indirizzo in materia di formazione 3 – Circolare CNI n° 450 del 19 novembre 2014, |
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Circolare CNI n° 500 del 6 marzo 2015: "CFP per aggiornamento informale", |
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Programma tipo per la formazione nel campo della deontologia professionale, elaborato dal Gruppo di lavoro etica e giurisdizione del CNI. |
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Circolare CNI n° 522/2015 del 14 aprile 2015: "Accesso Iscritti all 'Albo all'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi – www.mying.it". |
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Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico. |
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Circolare CNI n° 500 del 6 marzo 2015: "CFP per aggiornamento informale", |
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Circolare CNI n° 464/2019 del 30 dicembre 2019: "Formazione – Implementazione nuova Piattaforma Formazione – Autocertificazione Aggiornamento Informale – Riconoscimento CFP Formali e Richieste di Esonero- NUOVA TEMPISTICA PRESENTAZIONE ISTANZE". |
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Circolare CNI n° 479/2020 del 23 gennaio 2020: "Formazione – Implementazione nuova Piattaforma Formazione – Modalità e tempistiche del passaggio al nuovo sistema – Autocertificazione aggiornamento Informale". |
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Circolare CNI n° 538/2020 del 10 aprile 2020: "Emergenza Covid-19 – Autocertificazione Aggiornamento Informale – Riconoscimento CFP anno 2019 ed anticipazione anno 2020". |
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Circolare CNI n° 647 del 7 dicembre 2020: "Autocertificazione CFP 2020". |
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